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Visualizza versione completa : La Roma può chiedere revoca scudetto Inter


Luca
10.07.2010, 13:34
Ricevo per email e pubblico:

La decisione di ieri, al contrario di come molti pensano, potrebbe ritorcersi molto facilmente verso l'inter, qualora la Roma lo volesse visto che Moratti è stato punito per aver avuto contatti con Preziosi, la Roma (quale società interessata) può fare domanda alla commissione trasferimenti della figc (art. 47) per chiedere legittimamente la nullità ex tunc dei due contratti, con le conseguenti penalizzazioni per l'Inter.
ho allegato una copia di un eventuale ricorso che potrebbe presentare, fate girare questa notizia.
Se la roma facesse questo ricorso avrebbe buone possibilità di diventare campione d'italia (come merita)

gianluca gianlux@email.it



<table border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#eeeeee">Page 1</td></tr></tbody></table> A:
Procura Federale FIGC
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
Commissione Trasferimenti FIGC
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
e P.C. A:
UEFA
Organs for the Administration of Justice
Route de Genève 46
Casella postale CH-1260 Nyon 2 – Svizzera
FIFA
Fédération Internationale de Football Association
Organs for the Administration of Justice
FIFA-Strasse 20,
P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland
Oggetto: Nullità dei trasferimenti di Thiago Motta e Diego Alberto Milito al Football
Club Internazionale Milano
PREMESSO
Che Massimo Moratti (di seguito chiamato Moratti), nato il 16 maggio 1945, riveste la carica di
Presidente del Football Club Internazionale Milano (di seguito chiamato Inter) a partire dal
settembre 2006 e che Enrico Preziosi (di seguito chiamato Preziosi), nato il 18 febbraio 1948,
riveste la carica di Presidente del Genoa Cricket and Football Club a partire dal 2003
PREMESSO
Che Thiago Motta (di seguito chiamato Thiago), nato il 28 agosto 1982, ha collezionato nell'ultimo
Campionato di Serie A con l'Inter 26 presenze, cui vanno sommate 5 presenze nelle coppe nazionali,
8 in Uefa Champions League e 1 in Supercoppa Europea
PREMESSO
Che Diego Alberto Milito (di seguito chiamato Milito), nato il 12 giugno 1979, ha collezionato
nell'ultimo Campionato di Serie A 35 presenze, cui vanno sommate 5 presenze nelle coppe
nazionali, 11 in Uefa Champions League e 1 in Supercoppa Europea
CONSIDERATO
Che il Presidente del Genoa Fc, Enrico Preziosi è squalificato dall'Aprile 2008 e visto il Codice di
Giustizia Sportiva in vigore
<hr><table border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#eeeeee">Page 2</td></tr></tbody></table>
VISTO
L'Art.10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva:
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari. 1. Ai
dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1,
comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di
contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria
società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non
autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli
atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
VISTO
L'Art.17 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva: 8.
Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla
stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la
penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti
calciatori.
VISTO
Il Comunicato Ufficiale della Figc n. 3/CDN (2010/2011) del 9/7/2010, con particolare riferimento
alla parte che segue:
“(...) Il Presidente interista, d'altra parte, doveva in ogni caso essere a conoscenza che il suo
interlocutore era soggetto inibito (peraltro in seguito a nota vicenda, che ebbe vasta eco
nell'ambiente sportivo, e portò, nel maggio 2005, all’inibizione del Preziosi per ben cinque anni)
e, perciò, non avrebbe dovuto acconsentire ai contatti col Preziosi, rivelatisi poi di assoluta
importanza ai fini della conclusione dell'accordo definitivo, circa il trasferimento dei citati
calciatori.(...)”
“Il dispositivo Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere: al Sig. Enrico Preziosi
l'inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Massimo Moratti l'inibizione di mesi 3 (tre); e per l'effetto, alla
Società Genoa Cricket & Football Club Spa la sanzione pecuniaria di Euro 90.000,00
(Euro novantamila/00) di ammenda, e alla Società F.C. Internazionale Milano Spa quella
di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).(...)”
CONSIDERATO QUINDI
Che la Commissione Disciplinare ha considerato l'incontro tra Moratti e Preziosi di assoluta
importanza ai fini della conclusione dell'accordo e che peraltro, è sufficiente un mero contatto con
tesserati inibiti o squalificati, perchè gli atti, anche se conclusi, siano privi di effetto.
CONSIDERATO IN ULTIMO
l'Art.47, commi 3 e 4:
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai
tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori.
4. Il procedimento è instaurato:
a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;
b) su iniziativa degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono
preliminare alla
questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;
c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile
scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.
<hr><table border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#eeeeee">Page 3</td></tr></tbody></table>
SI CHIEDE ALLA COMMISSIONE TRASFERIMENTI
Di dichiarare nulli, quindi non validi “ex tunc”, i contratti di Thiago Motta e Diego Alberto
Milito, essendo questa la logica, inequivocabile ed unica conseguenza di quanto sopra esposto.
SI CHIEDE INOLTRE ALLA PROCURA
Di applicare conseguentemente 35 punti di penalizzazione all'Inter in relazione al Campionato
2009/2010 e di revocare alla stessa Società la Coppa Italia 2009/2010.
Data
Firma
Allegati:
1) Estratto Comunicato Ufficiale della Figc n. 3/CDN
2) Estratto CGS n.1
3) Estratto CGS n.2
<hr><table border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#eeeeee">Page 4</td></tr></tbody></table>
ALLEGATO 1
Non può infatti sostenersi, come fa la difesa del Genoa, che nell’incontro avvenuto fra
Preziosi e Moratti i due deferiti non abbiano avuto alcun ruolo attivo, o non abbiano
contribuito ad impostare o definire la trattativa, solo perché i contratti sarebbero poi stati
perfezionati in un momento successivo da altri soggetti. Al contrario sembra potersi
affermare che proprio l’incontro fra i due odierni deferiti, massimi esponenti delle due
Società, sia stato momento fondamentale per la successiva piena definizione dell’accordo,
che prende le mosse proprio da quella colazione di lavoro, intervenuta il 20 maggio 2009,
al termine della quale il Sig. Preziosi era persino già in grado di dire che fra le contropartite
tecniche sarebbe entrato il calciatore Acquafresca (circostanza poi puntualmente
verificatasi).
Non pare possa attribuirsi eccessivo valore, come vorrebbe invece la difesa, ai distinguo
che fa poi Preziosi in sede di audizione col collaboratore della Procura. Lungi, infatti, dallo
smentire l'accaduto, il massimo dirigente genoano, di fatto, conferma di aver parlato col
Moratti, quel 20 maggio, e proprio di quanto dichiarato all’emittente televisiva locale
(“Confermo di essermi incontrato a Milano con Moratti verso la fine di maggio 2009 e di
aver parlato con lui di quanto ho dichiarato a Telenord”).
Il Presidente interista, d'altra parte, doveva in ogni caso essere a conoscenza che il suo
interlocutore era soggetto inibito (peraltro in seguito a nota vicenda, che ebbe vasta eco
nell'ambiente sportivo, e portò, nel maggio 2005, all’inibizione del Preziosi per ben cinque
anni) e, perciò, non avrebbe dovuto acconsentire ai contatti col Preziosi, rivelatisi poi di
assoluta importanza ai fini della conclusione dell'accordo definitivo, circa il trasferimento
dei citati calciatori.
Il dispositivo
Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere: al Sig. Enrico Preziosi l'inibizione
di mesi 6 (sei); al Sig. Massimo Moratti l'inibizione di mesi 3 (tre); e per l'effetto, alla
Società Genoa Cricket & Football Club Spa la sanzione pecuniaria di Euro 90.000,00
(Euro novantamila/00) di ammenda, e alla Società F.C. Internazionale Milano Spa quella
di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).
<hr><table border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#eeeeee">Page 5</td></tr></tbody></table>
ALLEGATO 2
Art. 10
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari
1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1,
comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto
o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto
altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere
comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di
effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere
svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La società che non
adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia
di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di
licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni
federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in
classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a
tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle
rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati comporta
l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g ), nella
misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle
disposizioni federali, delle
ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi alle suddette mensilità, comporta
l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella
misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1,
comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della
inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di
contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle
NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del
calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, della inibizione temporanea; al
calciatore, della squalifica a tempo.
6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di
cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di
cui all’art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri
compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di
eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono
responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le
società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che
comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali
comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g),
nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell’art.
4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell’art. 18,
comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito,
a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell’art. 18, comma 1.
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 riconosciuti responsabili dei
fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un
periodo non inferiore a due anni.
10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si
applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.
<hr><table border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#eeeeee">Page 6</td></tr></tbody></table>
ALLEGATO 3
Art. 17
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul
regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita
della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio
eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva
l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la
punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad
accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato
unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile
è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli
conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in
luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o
la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art.
18, comma 1.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la
responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei
termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in
classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri
esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano
avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia
sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione
disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere
eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8,
alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF,
determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano
effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le
gare dell'attività di calcio a cinque.
6. Comportano l’applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società,
dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei
calciatori:
a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma
5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società
utilizzante;
c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in
relazione all'art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro
per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a
carico della società.
8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa
società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in
classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.

luna23
10.07.2010, 13:39
Non lo farà mai.

alessandro magno
10.07.2010, 13:49
la roma ha problemi economici non indifferenti e infatti la sta rilevando la unicredit.
Non mi stupirei affatto se nelle quote della unicredit ci trovassi moratti e/o tronchetti e/o i loro amici.
a buon intenditore poche parole.
I silenzi si comprano, tanto piu facilmente da chi ha bisogno.
Postato via Mobile Device

luna23
10.07.2010, 14:09
la roma ha problemi economici non indifferenti e infatti la sta rilevando la unicredit.
Non mi stupirei affatto se nelle quote della unicredit ci trovassi moratti e/o tronchetti e/o i loro amici.
a buon intenditore poche parole.
I silenzi si comprano, tanto piu facilmente da chi ha bisogno.
Postato via Mobile Device

guarda ..se la Juve non ha voluto chiedere le revoche degli scudetti in riferimento alle faccende che sappiamo significa che qualcuno ha aperto il portafoglio ..

bdc
10.07.2010, 14:24
Ma solo la Roma potrebbe chiederlo?

Non potrebbe farlo anche la quinta classificata che otterrebbe un posto in Champions?

Tuttavia temo che il potere del gruppo Moratti/Tronchetti/Tavaroli sia ancora troppo forte. La Roma si è vista rubare lo scudetto quest'anno. E non ha neanche protestato molto. Mi sa tanto che girano soldi non dichiarati per mantenere fasullo il campionato di calcio.

luna23
10.07.2010, 14:33
Ma solo la Roma potrebbe chiederlo?

Non potrebbe farlo anche la quinta classificata che otterrebbe un posto in Champions?

Tuttavia temo che il potere del gruppo Moratti/Tronchetti/Tavaroli sia ancora troppo forte. La Roma si è vista rubare lo scudetto quest'anno. E non ha neanche protestato molto. Mi sa tanto che girano soldi non dichiarati per mantenere fasullo il campionato di calcio.

Appunto.

alessandro magno
10.07.2010, 15:00
per lo stesso motivo il bayern potrebbe chiedere la revoca della champions ma tutto tace.
Postato via Mobile Device

luna23
10.07.2010, 15:21
per lo stesso motivo il bayern potrebbe chiedere la revoca della champions ma tutto tace.
Postato via Mobile Device

Sono stati tutti "accontentati".

amorejuve
14.07.2010, 08:35
la roma ha problemi economici non indifferenti e infatti la sta rilevando la unicredit.
Non mi stupirei affatto se nelle quote della unicredit ci trovassi moratti e/o tronchetti e/o i loro amici.
a buon intenditore poche parole.
I silenzi si comprano, tanto piu facilmente da chi ha bisogno.
Postato via Mobile Device



E' esattamente questo. E non è molto importante sapere se Moratti o Tronchetti figurino in qualche posizione. Quello che conta è che la Roma è stata pignorata dalle Banche che sono il vero sistema occulto che ha generato Calciopoli.

eldavidinho94
30.07.2010, 14:17
Piccoli azionisti Roma: “Via lo scudetto all’Inter” (http://juvemania.it/piccoli-azionisti-roma-via-lo-scudetto-allinter/)

A settembre la Roma potrebbe chiedere la revoca dello scudetto 2009-2010 all’Inter. Per ora si tratta di un’iniziativa circoscritta ad alcuni azionisti giallorossi, che intravedono nella questione Milito-Motta (http://juvemania.it/trasferimenti-milito-motta-solo-inibizione-per-moratti-3-mesi-e-preziosi-6/) più che uno spiraglio per le loro richieste. L’avvocato Bizzarri, parlando per i propri assistiti azionisti a Roma a ‘L’Università del Calcio” ha detto che ci sono tutti gli estremi di una revoca poiché “i contratti stipulati a seguito di rapporti tra soggetti inibiti siano da ritenersi privi di effetti”. Secondo l’avvocato la soluzione è chiara: “si deve arrivare alla revoca del tesseramento, che porterebbe ad una penalizzazione per l’Inter di un punto per ogni partita giocata dai soggetti in questione”. L’aggravante, secondo il legale degli azionisti giallorossi, è proprio la sentenza della Disciplinare che “accerta che la violazione c’è stata, e sarà il presupposto per la nostra azione. A settembre potrebbe maturare qualcosa”.

bdc
30.07.2010, 17:04
Sveglia Agnelli sveglia ...... dormi in piedi??????

Si muovono pure questi che hanno avuto solo benefici da Farsopoli.

E tu dormi ancora??????? Sveglia!!!!!

bdc
30.07.2010, 21:34
Azionisti della Roma contro l'Inter: vogliono revoca scudetto <hr style="color: rgb(174, 174, 174); background-color: rgb(174, 174, 174);" size="1"> <!-- / icon and title --> <!-- message --> Da sports.it _____

Non si placano le polemiche per l’ultimo scudetto, vinto dall’Inter. Alcuni azionisti della Roma si sono rivolti allo studio dell'avvocato Bizzarri per chiedere che lo scudetto dell'Inter, 'viziato' dall'irregolarità dei contratti di Milito e Motta, venga revocato.

Lo ha spiegato lo stesso avvocato intervenendo alla trasmissione radiofonica 'L'Università del Pallone', su Radio Power Station. Gli azionisti del club capitolino sarebbero intenzionati a chiedere la penalizzazione dell’Inter di un punto per ogni partita giocata da Milito e Motta poiché i due giocatori erano stati acquistati con contratto nullo perché discusso dalpresidente del Genoa, Enrico Preziosi, che al tempo era inibito.

'Il codice di giustizia sportiva prevede che i contratti stipulati a seguito di rapporti tra soggetti inibiti siano da ritenersi privi di effetti e alcuni azionisti della Roma si sono rivolti al mio studio, per la tutela dei loro interessi. Se i contratti di Milito e Motta vanno ritenuti privi di effetti, si deve arrivare alla revoca del tesseramento, che porterebbe ad una penalizzazione per l’Inter di un punto per ogni partita giocata dai soggetti in questione. Cosa che porterebbe la revoca dello scudetto dei nerazzurri, con contestuale assegnazione alla Roma'
______

Beati i romanisti che hanno ancora un filo di onestà sportiva nel loro animo.

E noi abbiamo un nuovo presidente che dorme in piedi. Sveglia giovane Agnelli .... oppure fatti da parte che non vogliamo dei collusi con la mafia calcistica, neanche se hanno un cognome affascinante.