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AlexnelCuore
02.07.2010, 21:19
Le differenze tra il “caso Amauri” e il caso “Milito-Motta” da un punto di vista giuridico


Abbiamo chiesto un parere all’amico e collaboratore Alessandro V. Greco circa le differenze tra il “caso Amauri” e il “caso Milito-Motta”, essendo un argomento molto caldo in questi giorni. Di seguito la sua risposta. La Commissione Disciplinare si è espressa a proposito del c.d. “Caso Amauri”, sanzionando Blanc, Secco e, conseguentemente, la Juventus. Alcuna sanzione per Amauri, avendo quest’ultimo collaborato con gli organi di giustizia sportiva. Tralasciando il fatto che la sanzione inflitta alla Juve deriva essenzialmente da una dichiarazione dello stesso Amauri (“il Vittorio Grimaldi – padre del procuratore Mariano Grimaldi – è la persona che effettivamente mi gestisce”), osserviamo le differenze che intercorrono tra tale vicenda e il deferimento di Moratti circa il passaggio di Milito e Motta dal Genoa all’Inter.
1) Nel caso Amauri, in dubbio non è la validità del trasferimento. Più semplicemente, si sono verificate – a detta della Commissione – delle irregolarità puramente formali nella sottoscrizione da parte del calciatore del contratto con la Juventus. Irregolarità che il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) non sanziona con la nullità del trasferimento. Invero, la Juventus nelle persone di Blanc e Secco è accusata di aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con Amauri direttamente con Stanislao Grimaldi – procuratore abilitato e padre dell’Agente di Amauri – cui il calciatore non ha conferito alcun mandato, violando così l’obbligo di condurre le trattative esclusivamente con l’Agente munito di apposito mandato o direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, e artt. 16 e 22 (non indicato però dal Procuratore Palazzi) Regolamento FIGC Agenti Calciatori. Tenendo però ben presente come, in relazione alla gravità dell’irregolarità, la società ed il giocatore possano essere oggetto di sanzioni che possono anche giungere fino, rispettivamente, alla penalizzazione/retrocessione e al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio (artt. 28 e 27 Regolamento FIGC Agenti di Calciatori).
2) Nel caso Milito – Motta, il CGS sanziona con la nullità il contratto stipulato in seguito a trattative condotte con un soggetto inibito. L’art. 10 comma 1 del CGS testualmente dispone che “ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. La conseguenza di tale nullità è l’irregolarità in toto e, presumibilmente, anche ex tunc (da allora ovvero dal momento della conclusione del contratto) del trasferimento; sicchè, ciò potrebbe comportare per l’Inter l’aver schierato irregolarmente in campo tali giocatori. E l’ulteriore conseguenza sarebbe quella di essere penalizzati ogni qual volta tali giocatori siano stati messi in campo. L’art. 17 CGS dispone invero che nel caso in cui sia schierato un giocatore squalificato (ad es. in seguito ad espulsione nell’incontro precedente) o che non abbia titolo a partecipare la società di appartenenza viene sanzionata con la perdita della gara. Inoltre, l’ultimo comma di tale articolo prevede che alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
In base a tale disposizione, l’interpretazione fornita da Paco D’Onofrio sembra doversi preferire a quella rilasciata da Grassani alla Gazzetta dello Sport.
Secondo quest’ultimo, facendo leva soprattutto sui precedenti, l’Inter non rischierebbe alcunché e gli stessi trasferimenti non sarebbero esposti ad alcuna revoca.

Luca
02.07.2010, 21:21
E l'Inter quando mai rischia qualcosa?!

bdc
03.07.2010, 13:29
Se Totò Riina si fosse dichiarato inter.ista sarebbe tranquillamente a piede libero ..... e magari avrebbe un incarico nella FIGC.

Guzer
04.07.2010, 07:18
Se Totò Riina si fosse dichiarato inter.ista sarebbe tranquillamente a piede libero ..... e magari avrebbe un incarico nella FIGC.

Sicuro!!

eldavidinho94
13.07.2010, 10:35
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Tutto come previsto!!!
La Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC ha condannato Preziosi e Moratti in conseguenza della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Moratti, soprattutto, è stato ritenuto responsabile di aver avuto rapporti con tesserati inibiti vietati dal suddetto art. 10 CGS.
Per tale motivo, il Sig. Moratti è stato inibito per tre mesi, mentre il Sig. Preziosi per sei.
Tale condanna, che conferma in toto le richieste irrisorie del Procuratore Federale, coincide con quella riguardante la Sig.ra Menarini Francesca ed il Sig. Menarini Renzo, rispettivamente Presidente ed Amministratore delegato del Bologna 1909 Spa, rei di aver avuto “contatti, nelle loro rispettive qualità, con il Sig. Luciano Moggi, soggetto inibito e comunque non autorizzato, al fine di raggiungere un accordo per il trasferimento del Sig. Ceravolo quale Direttore Sportivo della Società Bologna”.
Ma tale coincidenza desta qualche perplessità per 2 ordini di motivi:
- nel caso del Bologna, il contratto con il Sig. Ceravolo non fu mai concluso, come del resto sottolineano gli stessi componenti della Commissione: invero, quest’ultimo è stato prosciolto posto che “non può essere sottovalutato il fatto che il Ceravolo non accettò le proposte del Bologna divaricando la sua condotta da quella della Menarini e del Moggi”;
- il Sig. Moggi anche se inibito non appartiene più all’Ordinamento sportivo, sicchè non dovrebbe sussistere la violazione dell’art. 10 CGS posto che è un cittadino qualunque al quale non possono essere vietati i basilari diritti in assenza di una sanzione penale.
Ma anche tralasciando questo parallelismo la vicenda Milito – Motta desta altre perplessità.
Infatti, l’art. 10, al fine di garantire che i soggetti inibiti non esercitino alcuna attività inerente le competizioni sportive, prevede altresì che gli atti, conclusi in seguito a contatti con soggetti inibiti e/o squalificati, siano privi di effetto.
Di conseguenza, essendo stato Moratti ritenuto responsabile di aver avuto rapporti e contatti con soggetto inibito, quale Preziosi, è naturale ritenere che i trasferimenti di Motta e Milito non siano regolari.
Sicchè, seppur vero che la Commissione non può giudicare su questioni riguardanti i trasferimenti, nulla esclude che la stessa potesse instaurare il relativo procedimento dinanzi la Commissione Tesseramenti.
L’art. 47, comma 4, lett. c), CGS prevede infatti che il procedimento vertente sul trasferimento può essere instaurato oltre che su reclamo della parte interessata (ad es. la Roma) e su iniziativa delle Leghe (la Lega di serie A nel caso di specie) anche su iniziativa degli Organi di Giustizia Sportiva, ove ritenessero la definizione della posizione del trasferimento preliminare alla questione loro deferita.
Quindi, se qualcuno si muovesse sarebbe senz’altro possibile addivenire ad una conclusione diversa della vicenda.
Per onor del vero, è necessario precisare come anche Secco (d.s. Juventus) e Bettega (Vice Presidente Juventus all’epoca dei fatti) siano stati condannati per aver avuto rapporti con il Sig. Preziosi (sempre lui) con una mera inibizione, senza che siano stati coinvolti anche i trasferimenti (nel caso quelli di Criscito e Masiello).
Ma tale precedente rende ancor più evidente come il Codice di Giustizia Sportiva non venga rispettato dalla stessa Federazione.
È paradossale che un articolo del CGS volto a garantire il rispetto da parte dei tesserati inibiti e non delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sia sistematicamente disapplicato ed eluso dagli stessi organi chiamati ad applicarlo; ciò tenendo presente come l’art. 22 comma 8 CGS disponga che “i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”.
Ma anche tale disposizione sembra essere inserita nel testo del Codice più per forma che per reale volontà di garantire la giustizia all’interno del sistema calcio.


uccellino di del piero

mplatini62
13.07.2010, 13:00
ancora una volta...
per l'ennesima volta:
Figc, PUAH!!! :vomito:
marcio italiano, IDEM come sopra. :vomito:

chi vuole e ha lo stomaco per farlo,
se lo tenga! glielo lascio tutto. :vomito:

alessandro magno
13.07.2010, 15:54
Se Totò Riina si fosse dichiarato inter.ista sarebbe tranquillamente a piede libero ..... e magari avrebbe un incarico nella FIGC.


:quoto::quoto::quoto: