AlexnelCuore
02.07.2010, 21:19
Le differenze tra il “caso Amauri” e il caso “Milito-Motta” da un punto di vista giuridico
Abbiamo chiesto un parere all’amico e collaboratore Alessandro V. Greco circa le differenze tra il “caso Amauri” e il “caso Milito-Motta”, essendo un argomento molto caldo in questi giorni. Di seguito la sua risposta. La Commissione Disciplinare si è espressa a proposito del c.d. “Caso Amauri”, sanzionando Blanc, Secco e, conseguentemente, la Juventus. Alcuna sanzione per Amauri, avendo quest’ultimo collaborato con gli organi di giustizia sportiva. Tralasciando il fatto che la sanzione inflitta alla Juve deriva essenzialmente da una dichiarazione dello stesso Amauri (“il Vittorio Grimaldi – padre del procuratore Mariano Grimaldi – è la persona che effettivamente mi gestisce”), osserviamo le differenze che intercorrono tra tale vicenda e il deferimento di Moratti circa il passaggio di Milito e Motta dal Genoa all’Inter.
1) Nel caso Amauri, in dubbio non è la validità del trasferimento. Più semplicemente, si sono verificate – a detta della Commissione – delle irregolarità puramente formali nella sottoscrizione da parte del calciatore del contratto con la Juventus. Irregolarità che il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) non sanziona con la nullità del trasferimento. Invero, la Juventus nelle persone di Blanc e Secco è accusata di aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con Amauri direttamente con Stanislao Grimaldi – procuratore abilitato e padre dell’Agente di Amauri – cui il calciatore non ha conferito alcun mandato, violando così l’obbligo di condurre le trattative esclusivamente con l’Agente munito di apposito mandato o direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, e artt. 16 e 22 (non indicato però dal Procuratore Palazzi) Regolamento FIGC Agenti Calciatori. Tenendo però ben presente come, in relazione alla gravità dell’irregolarità, la società ed il giocatore possano essere oggetto di sanzioni che possono anche giungere fino, rispettivamente, alla penalizzazione/retrocessione e al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio (artt. 28 e 27 Regolamento FIGC Agenti di Calciatori).
2) Nel caso Milito – Motta, il CGS sanziona con la nullità il contratto stipulato in seguito a trattative condotte con un soggetto inibito. L’art. 10 comma 1 del CGS testualmente dispone che “ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. La conseguenza di tale nullità è l’irregolarità in toto e, presumibilmente, anche ex tunc (da allora ovvero dal momento della conclusione del contratto) del trasferimento; sicchè, ciò potrebbe comportare per l’Inter l’aver schierato irregolarmente in campo tali giocatori. E l’ulteriore conseguenza sarebbe quella di essere penalizzati ogni qual volta tali giocatori siano stati messi in campo. L’art. 17 CGS dispone invero che nel caso in cui sia schierato un giocatore squalificato (ad es. in seguito ad espulsione nell’incontro precedente) o che non abbia titolo a partecipare la società di appartenenza viene sanzionata con la perdita della gara. Inoltre, l’ultimo comma di tale articolo prevede che alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
In base a tale disposizione, l’interpretazione fornita da Paco D’Onofrio sembra doversi preferire a quella rilasciata da Grassani alla Gazzetta dello Sport.
Secondo quest’ultimo, facendo leva soprattutto sui precedenti, l’Inter non rischierebbe alcunché e gli stessi trasferimenti non sarebbero esposti ad alcuna revoca.
Abbiamo chiesto un parere all’amico e collaboratore Alessandro V. Greco circa le differenze tra il “caso Amauri” e il “caso Milito-Motta”, essendo un argomento molto caldo in questi giorni. Di seguito la sua risposta. La Commissione Disciplinare si è espressa a proposito del c.d. “Caso Amauri”, sanzionando Blanc, Secco e, conseguentemente, la Juventus. Alcuna sanzione per Amauri, avendo quest’ultimo collaborato con gli organi di giustizia sportiva. Tralasciando il fatto che la sanzione inflitta alla Juve deriva essenzialmente da una dichiarazione dello stesso Amauri (“il Vittorio Grimaldi – padre del procuratore Mariano Grimaldi – è la persona che effettivamente mi gestisce”), osserviamo le differenze che intercorrono tra tale vicenda e il deferimento di Moratti circa il passaggio di Milito e Motta dal Genoa all’Inter.
1) Nel caso Amauri, in dubbio non è la validità del trasferimento. Più semplicemente, si sono verificate – a detta della Commissione – delle irregolarità puramente formali nella sottoscrizione da parte del calciatore del contratto con la Juventus. Irregolarità che il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) non sanziona con la nullità del trasferimento. Invero, la Juventus nelle persone di Blanc e Secco è accusata di aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con Amauri direttamente con Stanislao Grimaldi – procuratore abilitato e padre dell’Agente di Amauri – cui il calciatore non ha conferito alcun mandato, violando così l’obbligo di condurre le trattative esclusivamente con l’Agente munito di apposito mandato o direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, e artt. 16 e 22 (non indicato però dal Procuratore Palazzi) Regolamento FIGC Agenti Calciatori. Tenendo però ben presente come, in relazione alla gravità dell’irregolarità, la società ed il giocatore possano essere oggetto di sanzioni che possono anche giungere fino, rispettivamente, alla penalizzazione/retrocessione e al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio (artt. 28 e 27 Regolamento FIGC Agenti di Calciatori).
2) Nel caso Milito – Motta, il CGS sanziona con la nullità il contratto stipulato in seguito a trattative condotte con un soggetto inibito. L’art. 10 comma 1 del CGS testualmente dispone che “ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. La conseguenza di tale nullità è l’irregolarità in toto e, presumibilmente, anche ex tunc (da allora ovvero dal momento della conclusione del contratto) del trasferimento; sicchè, ciò potrebbe comportare per l’Inter l’aver schierato irregolarmente in campo tali giocatori. E l’ulteriore conseguenza sarebbe quella di essere penalizzati ogni qual volta tali giocatori siano stati messi in campo. L’art. 17 CGS dispone invero che nel caso in cui sia schierato un giocatore squalificato (ad es. in seguito ad espulsione nell’incontro precedente) o che non abbia titolo a partecipare la società di appartenenza viene sanzionata con la perdita della gara. Inoltre, l’ultimo comma di tale articolo prevede che alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
In base a tale disposizione, l’interpretazione fornita da Paco D’Onofrio sembra doversi preferire a quella rilasciata da Grassani alla Gazzetta dello Sport.
Secondo quest’ultimo, facendo leva soprattutto sui precedenti, l’Inter non rischierebbe alcunché e gli stessi trasferimenti non sarebbero esposti ad alcuna revoca.